(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 592, comma primo e 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Tale principio trova applicazione anche nel procedimento incidentale de libertate con riguardo alla richiesta di riesame, all'appello e al ricorso per cassazione.