(massima n. 1)
Nell'ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilitą della richiesta di rimessione presentata dall'imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall'art. 48, quarto comma, c.p.p., al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di cassazione (ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall'art. 616, prima parte, c.p.p., per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente.