(massima n. 1)
In caso di interesse all'impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilitą a norma dell'art. 591, comma primo, c.p.p., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.