(massima n. 1)
In tema di sanzione pecuniaria da applicare in caso di inammissibilitą del ricorso per cassazione, č manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 616 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost. sulla base della considerazione che tale previsione verrebbe di fatto a limitare il diritto costituzionalmente garantito di provocare il controllo e la verifica della legittimitą delle sentenze. Quanto al primo profilo, la previsione in esame non limita affatto la esperibilitą del ricorso per cassazione, intervenendo solo a disciplinarne gli effetti; quanto al secondo, come ritenuto dalla Corte cost. con la sentenza del 20 giugno 1964, n. 69, relativamente all'art. 549 c.p.p. del 1930, va osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale non č assoluto e incondizionato, non potendo essere consentito, per il preminente interesse pubblico alla repressione dell'abuso della azione giudiziale manifestamente infondata, che l'esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimitą abbia una estensione tale da farne deviare la sua funzione verso uno scopo sterile e dilatorio.