(massima n. 1)
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. per il caso di ritenuta inammissibilitą del ricorso per cassazione non č soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo essa ricollegabile ad un illecito di tipo amministrativo, ma piuttosto alla violazione di un generale obbligo di lealtą processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimitą in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalitą meramente dilatorie. Deve quindi ritenersi che il termine prescrizionale sia quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell'ambito delle quali dev'essere annoverata quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione.