(massima n. 1)
In tema di patrocinio dei non abbienti, sono estranee alla sfera di applicazione della legge n. 217 del 1990 le spese e gli oneri che l'imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali, in particolare nella fase amministrativa dell'esecuzione della pena; tanto più quando le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non possono accollarsi allo Stato le spese aggiuntive, quali gli interessi di mora, le tasse e le spese di notifica, portate nella cartella di pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende inflitta al condannato).