(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli parzialmente con rinvio non può essere pronunciata dal giudice di rinvio alcuna condanna al pagamento delle spese processuali sostenute né nel giudizio di legittimità né nel giudizio di rinvio in quanto non è previsto dal sistema processuale penale che il giudice di rinvio valuti la reale soccombenza nel giudizio di legittimità.