(massima n. 1)
Nei casi in cui ne venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 616 c.p.p., può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, la stessa persona offesa è pur sempre considerata “parte privata” dalla legge processuale. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari e dichiarato inammissibile per causa riconducibile al terzo comma dell'art. 606 c.p.p.).