(massima n. 1)
Deve ritenersi ammissibile il conflitto tra giudice civile e giudice penale in ordine alla competenza a decidere su questioni attinenti al pagamento delle spese di giustizia in conseguenza di condanna penale; conflitto da risolversi, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p. in coincidenza con l'entrata in vigore del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulla base del principio secondo cui la competenza č del giudice penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, quando la contestazione abbia ad oggetto la sussistenza, validitā, operativitā ed attualitā del titolo esecutivo, mentre č del giudice civile previa investitura del medesimo nelle forme dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c. ove si contestino soltanto singole causali di spesa ed il relativo ammontare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, rilevato che l'interessato lamentava soltanto l'inclusione, tra le spese poste a suo carico, di quelle relative ad intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di indagini preliminari a carico di altri soggetti, ha dichiarato la competenza del giudice civile).