(massima n. 1)
Il procuratore generale presso la corte d'appello, contrariamente a quanto č stabilito in relazione alle sentenze dagli artt. 594 e 608 c.p.p., non č legittimato a proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, non avendo egli un potere di surroga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nell'esercizio del potere di impugnazione, nei riguardi del rappresentante del pubblico ministero che esercita le funzioni requirenti presso la pretura.