(massima n. 1)
L'effetto estensivo in bonam partem dell'impugnazione delle misure cautelari opera a favore degli altri coindagati — sempre che il gravame non sia stato accolto per motivi esclusivamente personali — a prescindere dalla circostanza che i beneficiari siano stati a loro volta impugnanti o meno; ma ciò, per coloro che siano stati impugnanti, a condizione che la coincidenza del devolutum, cui sia seguita una decisione sfavorevole, non abbia prodotto nei loro confronti la preclusione costituita dal giudicato sul punto, non essendo consentito nel vigente sistema processuale, per l'intangibilità del giudicato formatosi nei loro confronti con il conseguente divieto del ne bis in idem, la facoltà di scelta fra la decisione negativa e quella favorevole costituita dall'effetto estensivo di un'impugnazione avente ad oggetto identiche questioni accolte nei confronti di altri coindagati.