(massima n. 1)
Allorché l'integrazione ex art. 130 c.p.p. di un capo di sentenza viene disposta non in accoglimento di un motivo di impugnazione, bensģ di ufficio, non si applica l'effetto estensivo previsto per i motivi di impugnazione non strettamente personali dall'art. 587, comma secondo, c.p.p.