(massima n. 1)
Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato — a differenza di costoro, che se lo sono poi visto accogliere — nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., una nuova e più favorevole determinazione della pena.