(massima n. 1)
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado č motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto, č estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che aveva concesso la diminuente a tutti i coimputati proponenti appello avverso la reiezione della istanza da parte del tribunale, omettendo di esaminare l'identica posizione dei coimputati non impugnanti).