(massima n. 1)
L'art. 591, primo comma, lettera c) c.p.p. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia).