(massima n. 1)
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione del P.M. all'imputato non costituisce causa di nullità, né di inammissibilità dell'impugnazione, poiché — pur comportando l'omissione dell'incombente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte dell'interessato, di eventuale appello incidentale — la disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende precipuamente a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale per contrastare la pretesa principale avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.