(massima n. 1)
Nel procedimento di sorveglianza la notificazione del provvedimento camerale ricorribile per cassazione č dovuta anche al difensore non abilitato a ricorrere per cassazione, in quanto egli č pur sempre abilitato ad assistere l'interessato e a prestare la propria consulenza legale, anche in ordine all'opportunitā, per lui, di avvalersi dei mezzi di impugnazione consentiti, esperibili eventualmente da altro difensore o dalla parte personalmente. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che, nel procedimento di sorveglianza si applica la disposizione di cui all'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui quando la decorrenza del termine per impugnare č diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo).