(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, poiché l'art. 584 c.p.p. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilitą di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal P.M., ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato l'eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi, si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).