(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilitą della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullitą del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullitą di cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma S quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.