(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero all'imputato non avesse determinato alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una irritualità priva di effetti, in quanto l'imputato, assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., non aveva interesse ad impugnare, non essendo comunque modificabile la conclusiva statuizione assolutoria).