(massima n. 1)
L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dą luogo all'inammissibilitą del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.