(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non dą luogo all'inammissibilitą del gravame, né impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dall'omessa notifica nessun pregiudizio era derivato all'imputato, che aveva avuto comunque conoscenza dell'atto attraverso le forme e con le modalitą previste per il giudizio di impugnazione, avendo depositato una memoria difensiva nella quale venivano analizzate e confutate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di merito).