(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 583, terzo comma, 591, primo comma, lettera c), 613 c.p.p. e 39 att., nella fase di avvio del giudizio in cassazione per «difensore» non può che essere inteso l'avvocato legittimato ad esercitare l'attività difensiva davanti alla corte. Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso quando la firma dell'imputato apposta alla relativa dichiarazione e contestuale indicazione dei motivi sia stata autenticata da un difensore non cassazionista.