(massima n. 1)
In tema di impugnazioni ed in particolare per quel che concerne le modalitā di presentazione dell'atto di impugnazione l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante č richiesta del terzo comma dell'art. 583 c.p.p. solo nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con telegramma o mediante raccomandata. Nel caso in cui l'impugnazione sia, invece, presentata personalmente dall'interessato, o a mezzo di incaricato, la suddetta formalitā non č richiesta: la provenienza della dichiarazione da parte dell'interessato č attestata dal pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione stessa, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalitā della persona che vi ha provveduto. Quanto alle modalitā di conferimento dell'incarico di presentazione della impugnazione, non essendo prevista dalla legge formalitā particolare, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale, quando la relazione tra colui che presenta l'atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. (Nella fattispecie l'atto di appello, contro una sentenza pretorile, era stato sottoscritto dall'interessato ed era stato presentato, da un procuratore legale a cui egli aveva conferito apposito mandato noto al pubblico ufficiale ricevente, presso la cancelleria del luogo in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 c.p.p.; la corte d'appello territorialmente competente aveva dichiarato inammissibile l'appello rilevando che non risultava autenticata la sottoscrizione dell'appellante. La Corte Suprema, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato avverso tale decisione, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in massima).