(massima n. 1)
Alla declaratoria dell'inammissibilitą del ricorso per cassazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo c.p.p., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 719 c.p.p. ).