(massima n. 1)
In tema di modalitą di proposizione delle impugnazioni, attesa l'applicabilitą anche al pubblico ministero delle regole dettate dall'art. 583 c.p.p., deve escludersi l'ammissibilitą dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo «fax», non rientrando tale modalitą di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilitą di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma.