(massima n. 1)
La eventuale inammissibilitą del ricorso per cassazione del pubblico ministero (nella specie, dedotta dall'imputato sotto il profilo che si sarebbe trattato di valutazioni di merito) avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato non č di ostacolo alla conversione del medesimo ricorso in appello in base al disposto dell'art. 580 c.p.p., che enuncia una regola generale valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, e tenuto conto che la conversione costituisce un'operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo di impugnazione che precede l'esame del contenuto.