(massima n. 1)
In seguito alla modifica dell'art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - che ha ripristinato l'appellabilitā delle sentenze di condanna per tutti i delitti - nell'ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale č stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l'avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello.