(massima n. 1)
In ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall'art. 580 c.p.p., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo iudicium rescindens, come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al iudicium rescissorium, secondo le disposizioni di cui agli artt. 593 ss. c.p.p., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.