(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto adottato e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).