(massima n. 1)
La pericolositā sociale, al cui concreto accertamento č subordinata l'applicazione della misura di sicurezza, va desunta ai sensi degli artt. 133 e 203 c.p., dovendosi ai predetti fini considerare soprattutto il reato o i reati nella loro obiettivitā e in ogni loro elemento principale ed accessorio. (Nella fattispecie, disattendendo la perizia di ufficio e senza disporre una nuova indagine psichiatrica, č stato formulato un giudizio di pericolositā sociale dell'imputata, per la probabile reiterazione di episodi criminosi, aderente alla personalitā della stessa e alle caratteristiche della malattia mentale sofferta).