(massima n. 1)
La competenza funzionale del tribunale di sorveglianza stabilita dal combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. per il caso di impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino misure di sicurezza (esclusa la confisca), viene meno in favore di quella della corte d'appello quando, anche ad iniziativa di una parte processuale diversa da quella che intende contestare le suddette disposizioni, vi sia stata impugnazione sui capi penali della stessa sentenza, convertendosi in tal caso in appello anche il ricorso per cassazione che erroneamente sia stato proposto relativamente alle sole misure di sicurezza.