(massima n. 1)
Nel processo penale, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno può essere esercitata solo a condizione che il giudizio si svolga anche nei confronti dell'imputato. Deve quindi escludersi ogni dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 574 c.p.p., nella parte in cui questo non prevede che, oltre all'imputato, anche i suoi eredi, qualora egli sia deceduto nel corso del procedimento, possano impugnare i capi della sentenza contenenti le statuizioni civili, atteso che queste ultime perdono ogni efficacia quando, prima del passaggio in giudicato, sopravvenga la morte dell'imputato, non potendo, in tale ipotesi, neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 578 c.p.p., che si riferisce soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.