(massima n. 1)
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, va qualificata come appello l'impugnazione che l'imputato proponga contro la sentenza di condanna a pena pecuniaria anche in punto di responsabilitą, atteso che, in tal caso, il disposto di cui all'art. 37, comma primo, seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui l'appello č ammesso quando venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, va coordinato con quello di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p. (applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L.vo n. 274/2000), secondo cui «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato».