(massima n. 1)
È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale sia inflitta condanna alla sola pena pecuniaria e siano disposte anche statuizioni civili, indipendentemente da una specifica impugnazione di queste ultime conseguenti alla pronuncia di condanna, in virtù dell'art. 574, comma quarto, c.p.p. il quale — prevedendo che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle rifusioni delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato — comporta la conseguenza di rendere appellabile anche la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se accompagnata da statuizioni civili.