(massima n. 1)
È inammissibile l'appello incidentale che abbia ad oggetto non solo capi ma anche soltanto punti della decisione impugnata, diversi da quelli investiti dall'appello principale. Ne consegue che, poiché, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se dipendente dal capo o punto impugnato, e poiché tale effetto estensivo non si produce in relazione alle autonome statuizioni concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento del danno, non è ammesso l'appello incidentale della parte civile su tali punti, quando l'appello principale dell'imputato abbia l'oggetto sopra indicato