(massima n. 1)
Il procuratore generale presso la corte di appello può proporre ricorso per cassazione anche avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p. sull'accordo tra imputato e pubblico ministero presso il tribunale. Il ricorso del procuratore generale infatti trova la sua fonte di legittimazione nell'art. 111 Cost., mentre d'altro canto, a mente dell'art. 570 comma primo c.p.p., gli è consentito proporre impugnazione anche in caso di acquiescenza del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento; facoltà questa che è riconosciuta allo stesso procuratore della Repubblica, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del P.M. presso il detto giudice.