(massima n. 1)
In tema di «patteggiamento» il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi con impugnazione della successiva ratifica dei «fatti» da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. Tale principio non può subire deroghe nemmeno per effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 570 c.p.p., quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero: invero, l'autonomia va interpretata tenendo conto del principio costituzionale di uguaglianza delle parti nel processo penale, sicché il diritto al riferimento come non è consentito all'imputato così non è consentito al P.M.