(massima n. 1)
È legittima, in base all'art. 570, comma 3, c.p.p., la partecipazione, previa autorizzazione del procuratore generale, del rappresentante del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado e al giudizio di appello, anche al giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza di appello, in quanto si tratta pur sempre di un giudizio di appello, la partecipazione al quale è sorretta dalla medesima ratio di non disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo, senza che a ciò osti il carattere eccezionale della disposizione medesima.