(massima n. 1)
Gli artt. 51 e 570 c.p.p., 2 e 70 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 valgono a costituire un sistema per il quale il potere di impugnazione del pubblico ministero č collegato alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnarsi; e le deroghe a tale criterio dettate dagli artt. 570, comma terzo, e 311, comma primo, c.p.p. costituiscono eccezioni non suscettibili di estensione analogica. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto da procuratore distrettuale antimafia avverso decisione della corte d'appello su dichiarazione di ricusazione da lui stesso presentata nei confronti di presidente di corte d'assise; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di legittimazione del ricorrente, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l'organo della pubblica accusa fosse parte nel procedimento incidentale instaurato con la dichiarazione di ricusazione e che avesse interesse a veder accolta la dichiarazione stessa).