(massima n. 1)
L'interesse del pubblico ministero all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento di volta in volta considerato e in base a una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le conclusioni formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l'organo di accusa che, come tale, conserva comunque il potere di contestare l'esattezza della decisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia. (Fattispecie relativa a proposizione di appello da parte di rappresentante del P.M. dal tenore contrastante con le conclusioni formulate in udienza).