(massima n. 3)
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche per saltum, contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualitą di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine «pubblico ministero» adoperato dall'art. 36 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, č riconosciuto il potere di impugnare.