(massima n. 1)
Qualora avverso la sentenza del giudice di pace sia esperito, in luogo dell'appello, il ricorso in cassazione per saltum, il giudice di rinvio, in caso di annullamento, va individuato, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., in quello che sarebbe stato competente per l'appello, vale a dire il tribunale in composizione monocratica. (Mass. redaz.).