(massima n. 1)
La deposizione resa da un testimone non contenuto in una lista depositata nei termini prescritti dall'art. 567, comma 2, c.p.p. 1988 č colpita da sanzione di inammissibilitā e, quindi, č inutilizzabile ai fini della decisione (art. 191 c.p.p. 1988). (La S.C. nell'affermare il suindicato principio ha rilevato che il giudice, non potendo utilizzare quella deposizione, avrebbe dovuto disporre la escussione del teste facendo ricorso al potere di iniziativa riconosciutogli dall'art. 507 c.p.p. 1988 per il perseguimento delle finalitā del processo penale, che č quello di pervenire alla veritā e trarne le conseguenze).