(massima n. 1)
Nel disposto di cui all'art. 566 c.p.p. (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) le due richieste di termine a difesa e di applicazione (alternativa) di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute al giudicabile come facoltà che il medesimo «può» (giammai deve) formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo il diniego del patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall'imputato all'udienza successiva a quella di convalida, in cui il pretore aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo).