(massima n. 1)
In sede di convalida dell'arresto, il giudice opera un controllo circa la legittimitą dell'arresto, che prescinde sia dalla contestuale adozione di misure cautelari, sia dalla scelta del rito. Da un canto, infatti, l'art. 121, comma secondo, att. c.p.p., denota la compatibilitą della liberazione dell'imputato col permanere della necessitą della convalida, dall'altro l'art. 566, comma quinto c.p.p. consente l'espletamento del giudizio direttissimo anche quando l'imputato non si trovi in stato di detenzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale il pretore aveva negato la convalida dell'arresto, argomentando che essa era impedita dal fatto che il pubblico ministero non aveva richiesto l'adozione di misure cautelari per gli arrestati da giudicare con rito direttissimo).