(massima n. 1)
Quando la legge prevede la possibilitą di arresto anche fuori flagranza (come nel caso dell'evasione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203), detto arresto deve essere ritenuto a tutti gli effetti equiparabile a quello effettuato in flagranza, con conseguente possibilitą, qualora trattisi di reati di competenza pretorile, di presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio, ai sensi dell'art. 566 c.p.p.