(massima n. 1)
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art. 558 c.p.p., al comma quarto, richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, e al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento, e questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza. v. Corte cost., 16 luglio 2004 n. 223.