(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero intenda chiedere, ai sensi dell'art. 558 c.p.p., la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, la facoltā, riconosciutagli dal comma 4, seconda parte, di detto articolo di chiedere al giudice la fissazione di apposita udienza č esercitabile solo a condizione che il giudice non tenga giā udienza e non sia quindi possibile la presentazione immediata dell'arrestato, ai sensi della prima parte dello stesso comma 4. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il tribunale monocratico, richiesto di fissare udienza per il giorno successivo all'arresto, aveva poi, in detta udienza, respinto la richiesta di convalida osservando che esso aveva tenuto udienza anche il giorno precedente).