(massima n. 1)
L'art. 558 c.p.p., nel disciplinare la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, presuppone l'attualitą dello stato di arresto, per cui deve ritenersi che, ove questa sia venuta meno, avendo il pubblico ministero disposto la liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., alla convalida debba provvedere, secondo le regole ordinarie, non pił il giudice del dibattimento ma il giudice per le indagini preliminari.